NORME PER L'AMMISSIONE ALLA CONFRATERNITA
Art. 36
1) Possono essere iscritti alla Confraternita coloro che, compiuto il 15°anno di età, siano di buoni costumi, osservanti dei doveri religiosi e sufficientemente istruiti nella dottrina cristiana.
2) I ragazzi di età inferiore ai 15 anni possono essere ammessi come ASPIRANTI.
Per cui, i Confrati si distinguono in: Professi, Novizi ed Aspiranti.
3) Si può essere Confrate professo soltanto di una Confraternita.
Pertanto, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, non si possono più iscrivere Confrati aderenti.
4) Il Confrate che sia aderente, prima della suindicata data, al momento delle elezioni continuerà a godere della voce attiva (può votare) e non di quella passiva (non può essere eletto).
5) Non possono far parte della Confraternita coloro che si sono resi colpevoli di reati disonorevoli o che con il loro comportamento provocano scandalo; coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni segrete contrarie ai valori cristiani cattolici ed hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passati in giudicato.
DOVERI
Art. 37 - I Confrati hanno l’obbligo di partecipare a tutte le funzioni della Confraternita e alle manifestazioni indette dal Centro diocesano. Debbono prendere parte alla processione cittadina del “Corpus Domini” e a quella del santo Patrono della Diocesi. Le Confraternite dei paesi a quella del Patrono del luogo.
Art. 38- I Confrati debbono ricordare sempre che le sacre processioni sono solenni atti di culto con i quali si intende promuovere la pietà dei fedeli al fine di lodare Dio, ringraziarlo dei benefici ricevuti, chiedergli perdono perle colpe commesse e implorare il Suo aiuto. Le Confraternite che organizzano feste religiose interne ed esterne sono tenute ad osservare il Regolamento per le feste religiose dell'Ordinario.
Art. 39 - Chi desidera essere iscritto alla Confraternita presenta domanda scritta al Superiore (cfr. modulo iscrizione Confraternita). Il Superiore, entro un mese discute in Consiglio circa l'accettazione in prova del richiedente; il Consiglio si esprime inappellabilmente sull'ammissione o meno e il Superiore ne dà notizia all'interessato.
Art. 40 - Ogni domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) Certificato di battesimo;
b) Certificato di matrimonio religioso per i coniugati;
c) Stato di famiglia;
d) Nulla osta del proprio Parroco;
e) Presentazione da parte di due Confrati Professi.
Art. 41 -1 nuovi iscritti, dopo il rito della Vestizione, faranno un anno di noviziato, dopo il quale, su relazione del Maestro dei Novizi e a giudizio del Consiglio, vengono ammessi alla Professione e iscritti nel numero dei Confrati con tutti i diritti e doveri.
L'Atto di Professione, come già quello della Vestizione, avverrà secondo il rituale approvato dall'Ordinario (v. pag. 65).
NOVIZIATO
Art. 42 - Durante l'anno di noviziato, i nuovi iscritti si raduneranno ogni 15 giorni almeno, sotto la guida del Maestro dei Novizi e del Parroco, per lo studio dello Statuto, dei Regolamenti diocesani ed un'opportuna istruzione religiosa.
Art. 43 I Novizi parteciperanno a tutte le funzioni religiose e, a discrezione del Superiore, alle riunioni dei Confrati.
DOVERI E SANZIONI
Art. 44-I Confrati debbono partecipare tutte le domeniche e feste di precetto per partecipare attivamente alla Santa Messa, avvicinandosi alla Santa Comunione e al Sacramento della Misericordia.
Almeno una volta al mese, nell’ora più conveniente, assisteranno all'istruzione religiosa impartita dal Parroco o dall'Assistente, i quali se impediti, per motivi pastorali, potranno delegare il Maestro dei Novizi o un catechista a loro scelta.
A giudizio del Parroco, può essere necessario arricchire la formazione di tutti i Confrati anche professi, con un ulteriore corso di 23 incontri almeno, di cui 15 sulle verità della dottrina della fede e 8 sullo Statuto e Regolamenti diocesani per le Confraternite, curati da un Catechista di sua nomina, preferibilmente un Confrate che abbia frequentato i corsi o rivesta i ministeri di cui all'art. 4. del regolamento per il Consiglio diocesano. Il Parroco può avanzare, in tal senso, richiesta al Centro diocesano, qualora trovasse difficoltà nel reperire la disponibilità di un catechista. Tale Catechista, per tali fini, convoca, d'accordo con il Superiore, l'assemblea dei Confrati e per gli assenti ingiustificati può richiedere al Superiore la procedura prevista dalfart. 46 del presente Regolamento.
I Confrati parteciperanno sempre alle Assemblee indette dal Superiore.
II Segretario annoterà sempre le presenze, facendovi apporre infine la firma del Superiore e dell'Assistente o Catechista. Le eventuali assenze giustificate dovranno essere giustificate e trascritte nello stesso verbale II Confrate che è abitualmente assente ingiustificato verrà trattato a norma dell'art. 46 di questo Regolamento.
Il Confrate emigrato, in età avanzata (oltre 80 anni) o per motivi di salute, opportunamente certificati, è giustificato nelle assenze.
Art. 45 - Il Centro diocesano potrà indicare temi di riflessione e cultura religiosa, integrabili da argomenti particolari, ritenuti utili dall'Assistente o dal Catechista. Inoltre, potrà proporre temi indicati, per un cammino di comunione nazionale, dalla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia.
Pertanto, essendo la Confraternita un ente ecclesiale dovrà aderire al Centro diocesano, creato dal Vescovo, così come dovrà aderire alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia creata dalla Conferenza Episcopale Italiana, per un cammino di santità in comune con le altre Confraternite italiane, che ne fanno già parte.
Art. 46 - Il Confrate che si comporta male sul piano umano, religioso e sociale e che trasgredisce i suoi doveri, viene prima richiamato dalla Presidenza; dopo due mesi, persistendo, viene privato dalla voce attiva e passiva; dopo sei mesi viene considerato decaduto.
Il Confrate ha diritto di fare ricorso al Centro diocesano, entro tre mesi dal provvedimento.
SEZIONE ASPIRANTI
Art. 47 - Cura particolare si abbia in ogni Confraternita per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni che, come detto nell'art. 36 del Regolamento, formano la sezione aspiranti della Confraternita e come tale la speranza della sua futura vitalità.
Art. 48 - Il Consiglio della Confraternita nominerà un giovane Delegato per gli aspiranti, che può essere anche il Maestro dei Novizi, il quale curerà, di concerto col Parroco, la loro formazione morale e religiosa, promuovendo anche quelle sane forme ricreative, che servono per tenere impegnati i giovani, senza, peraltro, farne lo scopo preminente.
Art. 49 - Gli aspiranti partecipano alle loro riunioni e a tutte le funzioni religiose della Confraternita. Compiuti i 15 anni possono essere ammessi alla vestizione e al noviziato (vedipag. 65).
GRUPPO GIOVANI (15 -30 ANNI)
Art. 50 - Ogni Confraternita abbia un Delegato per il gruppo di giovani. Egli, tenendo affiatati i giovani, ne curerà la presenza attiva ai doveri del Confrate ( art.37 e seguenti Regolamento) e curerà, come detto per il Delegato degli aspiranti (art.48 Reg.) “quelle forme ricreative che servono per tenere impegnati i giovani, senza, peraltro, farne lo scopo preminente.”.
ISTITUZIONE DI NUOVE CONFRATERNITE
Art. 51 - Fermo restando il principio di non istituire, senza necessità, nuove Confraternite, quando ragioni pastorali lo suggeriscono, il Parroco, che ne ritiene opportuna la nascita, farà domanda all'Ordinario, indicando i motivi pastorali, gli scopi
della medesima e accludendo la lista dei nomi di quanti desiderano farne parte.
Non è consentita la nascita di Confraternite intitolate a S. Pio da Pietrelcina, in quanto lo stesso ha istituito i Gruppi di preghiera, che hanno una loro specifica normativa, va da sé che la devozione al Santo non è messa in discussione.
Art. 52 - Avuto il consenso dell'Ordinario, inizia per gli iscritti l'anno di noviziato (art.42 di questo regolamento) dopo il quale, si emette l’atto di professione e si indicono le elezioni dei Gestori, secondo le norme di questo regolamento (nel presente caso non vale la clausola dei tre anni di professione).
Per l’anno di prova, farà da Superiore uno degli iscritti, designato dal Parroco, (tale incarico non viene conteggiato per i due mandati consecutivi, di cui all’art. 4 del presente regolamento)
Art. 53 - Le Confraternite possono essere: a) maschili; b) femminili; c) miste.
Per queste ultime, i Gestori della Confraternita possono essere sia di sesso maschile sia femminile.
Art. 54 - Per un'esatta amministrazione dei beni mobili ed immobili, ogni Confraternita terrà aggiornato il libro dell'inventario, inviandone, annualmente, copia al Centro Diocesano e alla Curia.
Art. 55 - E' opportuno che siano distinte le amministrazioni e quindi gli inventari, dei beni della Confraternita con quelli della Chiesa, specie quando questa non fosse proprietà della Confraternita.
A tal uopo, è necessario che si abbiano e si conservino gli atti di proprietà (mappa catastale, atto di fondazione, di donazione, di compra ecc.) e della Chiesa e dei locali annessi e delle altre possibili proprietà. Ogni anno verrà inviato al Centro Diocesano, che visterà per ricevuta, e alla Curia l'inventario eventualmente aggiornato, il bilancio consuntivo e preventivo.
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