Art. 21-Il Superiore rappresenta la Confraternita, convocala Direzione, il Consiglio e l'Assemblea, prepara, d'accordo con la Direzione o Seggio direttivo, l'Ordine del Giorno per il Consiglio e l'Assemblea, firma i verbali, i mandati, gli avvisi.
Art.22 - Il Segretario redige i verbali delle Assemblee, dà corso alla corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei Confrati e ne registra le presenze, conserva atti e registri, dirama gli inviti, firma con il Superiore gli atti della Confraternita.
Art. 23 - Il Primo Congiunto sostituisce il Superiore quando è assente o impedito; lo stesso fa il secondo Congiunto in assenza di entrambi. Detta supplenza avviene solo per le cose di ordinaria amministrazione; per altre necessità, occorre mandato speciale scritto. Ordinariamente i due Congiunti aiutano il Superiore in tutte le attività e con il Superiore formano l'Organo collegiale del Seggio direttivo o Direzione.
Art. 24 - In caso di dimissioni o di decesso o di invalidità fisica o morale del Superiore subentra il primo Congiunto, con il consenso del Centro diocesano e per un tempo non superiore ai sei mesi, dopo di che si procederà a nuove elezioni.
Art. 25 - In caso di dimissioni o di decesso o di invalidità fisica o morale di uno dei Congiunti, il Superiore dovrà informare il Centro diocesano, che provvederà alla nomina del primo dei non eletti secondo la graduatoria delle elezioni precedenti.
Per i casi in cui è stata esaurita tale graduatoria, caso per caso, il Presidente del Centro diocesano, d'accordo con il Delegato Vescovile, deciderà come procedere in merito.
Art. 26 - Il Cassiere, emesso il giuramento di diligente e fedele amministrazione e conservazione dei beni, secondo la formula del rituale (vedi pag. 67), tiene in custodia la cassa, segue su mandato del Superiore le riscossioni e i pagamenti, redige e tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili e immobili, la cui copia, controfirmata dal Superiore e dal Parroco, invia annualmente al Centro diocesano e alla Curia.
Art. 27 - Alla fine di ogni anno il Superiore invia alla Curia, tramite il Centro diocesano, l'inventario aggiornato, il bilancio consuntivo e preventivo controfirmato dal Parroco.
CUSTODIA DEI BENI
Art. 28 - Gli arredi, i vasi sacri e gli altri oggetti preziosi devono essere custoditi in luogo sicuro, determinato dal Superiore d'accordo con il Rev.do Parroco.
E' vietata la custodia di questi beni in case private.
L'inventario, aggiornato annualmente, e, possibilmente arricchito da opportune fotografie, deve essere trasmesso in copia al Centro diocesano e alla Curia. E’ conveniente e possibilmente opportuno, che, per maggior garanzia, siano conservati in cassette di sicurezza presso Banche o Casseforti. Dei beni immobili debbono conservarsi nell'archivio della Confraternita i titoli di proprietà. L'alienazione o vendita oppure la donazione di qualsiasi bene appartenente alla Confraternita deve essere prima autorizzata dall'Ordinario. Qualsiasi spesa eccedente l'ordinaria amministrazione deve essere approvata dall'Assemblea o, per i casi specifici, previsti dal seguente regolamento, dal Consiglio della Confraternita.
Art. 29 - Ogni Confraternita, pertanto, dovrà tenere i seguenti libri:
a) libro inventario dei beni mobili e immobili con i documenti relativi;
b) libri dei verbali della Direzione o Seggio direttivo, del Consiglio e dell'Assemblea;
c) libro cassa;
d) elenco o registro dei Confrati con le generalità e notizie particolari (data Vestizione e Professione, recapiti ecc.), sono da ritenere opportune singole carpette per ogni iscritto;
e) libro delle presenze.
Art.30 - Il Maestro dei Novizi, che è opportuno scegliere tra i Confrati più formati, coadiuva il Parroco o l’Assistente ecclesiastico nella formazione religiosa, morale e sociale dei nuovi iscritti. Il Maestro dei Novizi dovrà curare, inoltre, anche la propria formazione spirituale, utilizzando gli stessi corsi o rivestendo gli stessi ministeri, indicati per il Consigliere diocesano nel precedente art. 4,2° comma del Regolamento del Consiglio diocesano
Art. 31 II Prefetto di Sacrestia cura il rispetto dei luoghi sacri, l'ordine e il decoro delle sacre funzioni, custodisce gli arredi e gli oggetti sacri, di cui alfart. 21 dello Statuto, che gli vengono affidati dal Superiore.
NOMINA E COMPITI DEL COMMISSARIO
Art. 32 - Su richiesta del Presidente diocesano, il Vescovo nomina con un Suo decreto un Commissario, quando:
a) non è possibile eleggere un Superiore (art. 16 reg.);
b) ci sono dissensi tra i Confrati;
c) si sono riscontrate gravi deficienze amministrative;
d) la Confraternita, eretta dopo il 1929, non ha un numero sufficiente di Confrati, almeno 15;
e) immobilità della vita Confraternale.
Art. 33 - Compito del Commissario Vescovile è quello di:
a) riordinare, d’accordo con il Parroco, la Confraternita;
b) per il suo funzionamento può nominare un Superiore, un Segretario, un cassiere e un Maestro dei novizi, che agiranno tutti e sempre in suo nome;
c) il Commissario, durante il mandato, ha tutti diritti e i doveri dei Gestori, rappresenta legalmente la Confraternita per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d) alla fine di ogni anno solare, entro il più breve tempo possibile, quando lo richiedesse il prolungarsi dello stato commissariale, presenterà al Centro diocesano e alla Curia gli elenchi dei Confrati, l'inventario dei beni mobili ed immobili dei quali ha avuto fatta consegna al momento della nomina e il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 34 - Ricostituita la Confraternita, Il Commissario chiede al Centro diocesano e alla Curia il nulla osta per l'elezione dei gestori. La sua funzione decade nel momento in cui i nuovi eletti prendono possesso dell'Ufficio ed è tenuto a far loro le consegne, inviando al Centro diocesano e alla Curia il relativo verbale, firmato da lui e dai nuovi gestori.
Art. 35 - Qualora la ricostituzione della Confraternita non fosse possibile, sentito il parere del Centro diocesano, il Commissario fa alla Curia, nella persona del Delegato Vescovile, domanda di scioglimento della medesima e consegna, con relativo verbale firmato da Lui, dal Parroco, dall'Assistente ecclesiastico e vistato dal Centro diocesano stesso, tutti i beni mobili e immobili che vanno a far parte dei beni della Chiesa di Piana degli Albanesi.
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