DELL'EPARCHIA DI PIANA DEGLI ALBANESI
Definizione e Composizione degli Organi
Art. 1 - Gli organi della Confraternita sono:
a) La Direzione o il Seggio Direttivo;
b) Il Consiglio;
c) L'Assemblea.
Art. 2 - La Confraternita non ha scopo di lucro.
Art. 3 - La Direzione o gestione di ciascuna Confraternita è affidata ad un Presidente, che ne diventa legale rappresentante, coadiuvato da due Vice Presidenti detti “Congiunti”.
Art. 4 - Il Superiore e i due Congiunti sono eletti dall'Assemblea tra i Confrati professi che non abbiano superato il 75 anno di età, si prescinde da tale limite, per quelle Confraternite i cui Confrati iscritti e professi siano tutti ultrasettantacinquenni.
Il Seggio direttivo dura in carica tre anni.
Il Superiore dura in carica quanto il Seggio direttivo e può essere eletto soltanto per un secondo triennio; per un eventuale medesimo incarico dovrà passare almeno un triennio dall’ultimo trascorso.
Art. 5 - Per l'elezione del Superiore e dei Congiunti si richiede il nulla-osta dell'Ordinario.
Art. 6 Consiglio della Confraternita.
Il Consiglio è composto dal Rev.do Parroco e/o dell'Assistente ecclesiastico, che non hanno diritto al voto, e da altri 11 membri, di cui quattro di diritto, due, per nomina della Direzione della Confraternita e 5 eletti dall’Assemblea, così suddivisi:
Membri di diritto:
Il Superiore ed i due Congiunti eletti dall'Assemblea, di cui il Superiore neo eletto assume la presidenza del Consiglio medesimo;
Il Superiore uscente, come Consigliere;
Membri nominati dalla neo eletta Direzione:
il Segretario ed il Cassiere, che possono essere rimossi o riconfermati sempre dalla stessa Direzione;
altri cinque, su proposta della Direzione: il Maestro dei Novizi, il Prefetto di sacrestia, mentre per gli altri tre con diversi incarichi (eventuali Delegato per le sepolture, per i giovani o semplice Consigliere), eletti dall'Assemblea, nella prima seduta utile, dopo la presa di possesso del nuovo Seggio direttivo.
ASSEMBLEA DELLA CONFRATERNITA
Art. 7 - Convocazione e validità dell'Assemblea
L'Assemblea è formata da tutti i Confrati Professi e in regola con gli obblighi del proprio stato e della vita Confraternale.
L'Assemblea deve essere convocata ordinariamente almeno una volta all'anno e tutte le volte che il Superiore lo riterrà opportuno per discutere gli argomenti che lo Statuto ed i Regolamenti diocesani indicano che siano trattati dal massimo organo collegiale della Confraternita.
Essa può essere convocata con l'affissione all'albo della propria sede e della Parrocchia e/o con invito scritto a tutti i Confrati professi, che hanno diritto al voto.
Essa è validamente costituita in prima convocazione con oltre il 50% dei Confrati iscritti ed in seconda convocazione, che può essere fatta mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.
Di seguito, in particolare per il rinnovo delle cariche elettive, valgono le seguenti disposizioni:
Art. 8 Elezioni dei gestori della confraternita
Per ottenere il Nulla osta dell'Ordinario per l'elezione dei Gestori di cui all'art. 5 dello Statuto, allo scadere del triennio, il Superiore (o in caso di rifiuto dello stesso, il Commissario ad acta, nominato a tal fine dal Centro diocesano) d'accordo con il Parroco, fa domanda al Centro diocesano che, a sua volta, chiede il Nulla osta alla Curia, nella persona del Delegato Vescovile, presentando l'elenco dei Confrati, aggiornato, l'ultimo bilancio consuntivo e l'inventario dei beni mobili ed immobili, anch'essi aggiornati, e vistati dal Parroco, qualora non fossero stati già presentati al Centro diocesano.
Art. 9 - Il Centro diocesano avanzerà tale richiesta al Delegato Vescovile se la Confraternita:
a) svolge con regolarità la sua attività;
b) ha effettuato l'annuale tesseramento;
c) ha partecipato a tutte le manifestazioni diocesane.
Art. 10 - Avuto il nulla osta della Curia, l'elezione dei Gestori viene fatta dall'Assemblea con voto segreto.
Resta inteso che per i casi particolari, da cui si evince la volontà ostruzionistica dei gestori uscenti di non favorire il democratico avvicendamento nella gestione Confraternale, il Presidente del Centro diocesano può proporre al Delegato Vescovile lo stesso svolgimento delle elezioni di rinnovo, fermo restando per i neo eletti l'obbligo di adeguarsi, nel più breve tempo possibile, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti diocesani, pena la decadenza delle cariche stesse.
PROCEDURE DI VOTAZIONE
Art. 11 - Il Seggio per le operazioni di voto e lo spoglio delle schede è composto da tre membri:
- il Rappresentante della Curia vescovile, che, qualora fosse impedito per motivi pastorali, può delegare il Rappresentante del Centro stesso;
- il Rappresentante del Centro Diocesano che ne assume la presidenza operativa;
- il Segretario della Confraternita che stila il verbale.
Art. 12 - La convocazione dell’Assemblea per l'elezione dei Gestori viene fatta con invito scritto ai singoli Confrati, da spedirsi o consegnare a mano in tempo utile e/o con l'affissione all'albo della Confraternita e della Parrocchia,
Art. 13 - L'Assemblea è valida, quando sono presenti, in prima convocazione, i due terzi dei membri aventi diritto al voto; in seconda convocazione (che può essere fatta mezz'ora dopo la prima) la maggioranza assoluta (metà più uno).
Hanno diritto al voto attivo (= possono votare) tutti i Confrati Professi (art. 7 di questo Regolamento); hanno diritto al voto passivo (= possono essere eletti): i Confrati che siano almeno professi da tre anni e che non abbiano superato il 75° anno di età; Tutti debbono essere stati assidui alle attività della Confraternita. Sono giustificate le assenze dei Confrati aventi impegni diocesani o zonali.
Art. 14 - Il Confrate che sia impedito, per giustificati motivi, a partecipare alla votazione può sottoscrivere la propria delega ad altro Confrate, è possibile delegare anche uno dei propri genitori o uno dei propri figli o il proprio coniuge. Tale delega deve essere autenticata col timbro e la firma del Segretario della Confraternita o con autentica di pubblico ufficiale o con firma e fotocopia del documento di riconoscimento valido; Un Confrate non può ricevere più di una delega; tutte le deleghe devono essere vistate dal Parroco.
Art. 15-1 componenti eletti del seggio direttivo debbono essere persone di provata rettitudine, che godano buona fama ed abbiano per lo meno un'elementare istruzione. E' auspicabile, altresì, che gli stessi guardino alla possibilità di continuare un proprio cammino di formazione spirituale anche con la frequenza degli stessi corsi di cui al precedente art. 4 comma 2° del Regolamento del Consiglio diocesano, o d'altri messi a disposizione da questa Chiesa locale.
Art. 16 - Per l'elezione a Superiore occorrono al primo scrutinio i due terzi dei voti dei presenti e nel secondo la maggioranza assoluta (= metà più uno). (Va da sé, che il Superiore uscente, che ha già completato il periodo massimo di due mandati consecutivi, non è più eleggibile, se non trascorre almeno il tempo di un turno dall'ultimo mandato, pertanto tutte le schede che risulteranno a Lui intestate o votate saranno considerate nulle.).
Se anche il secondo scrutinio va a vuoto, entro 15 giorni si indicono nuove elezioni con le medesime modalità.
Qualora anche queste elezioni fallissero, l'Ordinario nomina un Commissario vescovile di cui all'art. 31 di questo regolamento.
I due Congiunti vengono eletti, sempre con voto segreto, a maggioranza relativa (= chi ha più voti). A parità di voti è eletto Congiunto il più anziano di professione.
Per le Confraternite che hanno più di 90 iscritti
Art. 17 - la votazione avverrà nel seguente modo: nel luogo, nel giorno e nelle ore stabilite, sotto la presidenza del Rappresentante il Centro diocesano, il Segretario della Confraternita e con l'accordo del Delegato della Curia, si insedia il Seggio elettorale e si dichiara aperta la votazione per il Superiore e i due Congiunti. La votazione si protrarrà per due, tre... ore quante sono state prima concordate tra i gestori uscenti e il Centro diocesano.
Il tempo della votazione sarà fatta conoscere, a cura dei gestori della Confraternita, possibilmente con invito singolo ad ogni Confrate o con lettera di convocazione, che sarà affissa per due domeniche successive all'albo della porta della chiesa parrocchiale.
Le schede di votazione dovranno essere preparate dal Segretario della Confraternita in numero di due, di colore diverso, una per l'indicazione del voto al Superiore e una per l'indicazione del voto ai Congiunti, su ogni scheda dovrà essere apposto il timbro della Confraternita con l'indicazione della votazione a cui si riferisce (es.: scheda per l'elezione del Superiore o scheda per la votazione dei Congiunti), Tali schede dovranno essere siglate dal Presidente del Seggio o dai suoi collaboratori al momento delle elezioni.
Nelle schede di votazione non dovrà risultare alcun nome prestampato di eventuali candidati, pena la nullità delle elezioni stesse, (atteso che, tutti i Confrati con almeno tre anni di professione e fino al 75° anno di età sono eleggibili); per gli analfabeti, è possibile ricorrere all'aiuto del Presidente di seggio o dei suoi collaboratori, che sono estranei alla Confraternita e che ascolteranno in segreto il nome o i nomi prescelti e li trascriveranno sulla scheda di votazione, inserendola, poi, nell'urna.
In alternativa, è, altresì, possibile, per quest'ultimi, e per chi è impedito nella deambulazione, essere accompagnati nella cabina di votazione da uno dei parenti di cui al precedente art. 14, ultimo comma (genitori, figli o coniuge), della cui identità, garantisce, responsabilmente, il Segretario della Confraternita.
Per quanto riguarda le deleghe, valgono le stesse norme di cui al precedente art. 14.
Allo scadere del tempo stabilito, il Rappresentante del Centro diocesano dichiarerà chiuse le votazioni e, subito dopo, procederà allo scrutinio con l’aiuto del Segretario.
Per primo, scrutinerà le schede riguardanti l'elezione del Superiore e risulterà eletto chi avrà ottenuto più voti, dopo scrutinerà le schede riguardanti i Congiunti e chi avrà ottenuto più voti sarà eletto primo Congiunto e chi segue sarà eletto secondo Congiunto, in caso di parità vale l'anzianità di professione e in caso di ulteriore parità l'età anagrafica.
Per particolari casi, il Presidente del Centro, di concerto con il Delegato Vescovile, anche per Confraternite inferiori o superiori ai 90 iscritti, può decidere la procedura di votazione secondo l'art. Ile seguenti o secondo il presente articolo 17).
Finita la procedura prevista dall'art. 11 fino all'art. 17, si procederà secondo gli articoli 18,19 e 20 di questo Regolamento, di seguito riportati:
Art. 18 - Finite le operazioni di voto, il Rappresentante del Centro chiederà agli eletti se accettano l'incarico e in caso di rifiuto procederà a interpellare i primi non eletti e così di seguito fino all'accettazione degli stessi. Di tutto il Segretario, stilerà il verbale in triplice copia, firmato dal Rappresentante del Centro Diocesano, dal Rappresentante della Curia, dai neo eletti che hanno accettato l'incarico, dallo stesso Segretario e ratificati dal Parroco. I verbali saranno mandati al Centro diocesano per il visto del Presidente e in Curia per il nulla osta del Delegato Vescovile.
Il nuovo seggio direttivo, avuto il nulla osta della Curia nella persona del Delegato Vescovile, sceglie subito il Segretario ed il Cassiere, mentre nella prima seduta assembleare, successiva alle elezioni, l'Assemblea provvederà alla nomina del Maestro dei Novizi, del Prefetto di Sacrestia e di tutti gli altri membri necessari a raggiungere il numero previsto per la composizione della Consulta o Consiglio della Confraternita, secondo il numero degli iscritti e quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento.
Art. 19 - Il Superiore uscente, nel giorno e nell'ora stabilita dai nuovi gestori, d'accordo con il Parroco, farà la Consegna dei beni mobili ed immobili, secondo l'inventario di cui all'art. 28 di questo regolamento.
Il Segretario redige il verbale che viene firmato dai presenti e trasmesso, per conoscenza, al Centro diocesano e alla Curia.
Art. 20 - Il Nuovo Seggio, avuta la ratifica dell'elezione da parte dell'Autorità ecclesiastica, prende possesso dell'Ufficio secondo il rito approvato dall'Ordinario (vedi pag. 67).
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